1. I competenti uffici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
a) del piano regionale e provinciale approvato;
b) delle tavole di cui all'articolo 3, comma 4.
2. I contributi sono cumulabili con ogni altro eventuale contributo concesso all'azienda.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprio provvedimento le modalità di accesso, di concessione e di versamento dei contributi.