Art. 8.
(Erogazione dei contributi).

      1. I competenti uffici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

 

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provvedono all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, sulla base:

          a) del piano regionale e provinciale approvato;

          b) delle tavole di cui all'articolo 3, comma 4.

      2. I contributi sono cumulabili con ogni altro eventuale contributo concesso all'azienda.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprio provvedimento le modalità di accesso, di concessione e di versamento dei contributi.